PERSONALE SCOLASTICO E GREEN PASS :
TAMPONI SALIVARI PER TUTELARE IL DIRITTO AL LAVORO?
Il DL 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” del 06 agosto 2021 ha inserito l’obbligo del green pass in ambito scolastico e universitario, con dirette conseguenze sul diritto a lavoro di ciascun docente che ne sia privo.
Innanzitutto, il possesso del green pass è richiesto dal 01 settembre 2021 sino alla fine del periodo emergenziale, prorogato con il DL 105/2021 al 31 dicembre 2021.
Attenzione non è stato inserito alcun obbligo vaccinale per il personale docente, per cui vi è ancora libertà di scelta se sottoporsi o meno al vaccino anti Covid Sars-CoV-2, ma soltanto il possesso del green pass che va esibito a richiesta del Dirigente scolastico. Pertanto il docente deve aver avuto l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale contro il Covid-19 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 da non oltre 6 mesi o ancora l’aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus.
Il DL 111/2021 benché richiami la certificazione verde istituita con il DL 105/2021 ha presupposti differenti e finalità differenti, in particolare, si legge nel decreto scuola, al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione.
Capire la finalità di una disposizione normativa aiuta a valutarne la sua conformità all’ordinamento giuridico, alle norme di rango superiore quali la Costituzione e i regolamenti europei, e valutare se le limitazioni imposte siano accettabili per comprimere quello che è il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, di cui art. 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”
In ambito scolastico e nello stesso DL 111/2021 sono ribadite comunque, a prescindere del green pass, le condizioni sicurezza per evitare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2: l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e la distanza interpersonale di almeno un metro, con possibilità da parte delle Regioni o del Ministero della salute di emanare linee guida e protocolli per disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche.
Le condizioni di sicurezza dell’ambiente scolastico, pertanto, non sono garantite unicamente dal possesso del green pass, ma dall’adozione di misure specifiche e che possono essere migliorate e incrementate da disposizioni ministeriali, quali per citarne una, installare impianti di areazione e ricircolo dell’aria.
Se mantenere una serie di condizioni di sicurezza in un ambiente scolastico è il presupposto per evitare la diffusione del virus, ne consegue che il fatto di essere vaccinato o di aver effettuato un tampone che attesti la negatività, sia una delle misure richieste, ma non l’unica.
Il docente privo del green pass non è, pertanto, l’unico fattore di rischio all’interno dell’ambiente scolastico, d’altronde anche al docente vaccinato è richiesto l’utilizzo della mascherina e il distanziamento, per cui appare doveroso chiedersi se la misura imposta della sottoposizione al trattamento sanitario (tampone oro-faringeo - Cpr antigenico rapido) ogni 48 ore, per il docente non vaccinato, sia sufficientemente idonea a comprimere il diritto del lavoratore, il quale in mancanza si vedrà sospendere la retribuzione.
La frequenza con cui si chiede al docente, per usufruire del suo diritto costituzionale al lavoro, di sottoporsi ad un tampone, comporta degli inevitabili pregiudizi per la propria salute, attesa la sollecitazione del trattamento sanitario, nonché delle discriminazioni rispetto agli altri lavoratori vaccinati dovendo sostenere il costo dei numerosi tamponi, oltre alle difficoltà logistiche e le tempistiche di apertura delle farmacie, rispetto all’orario scolastico, per cui il docente potrebbe essere nell’oggettiva impossibilità di ottenere il tampone, se non sottoponendosi a tamponi ancora più frequenti.
Il datore di lavoro non può esimersi dall’adottare tutti quei provvedimenti in grado di facilitare l’accesso al lavoro dei propri dipendenti, pur nel rispetto delle condizioni di sicurezza per mantenere un ambiente di lavoro salubre.
E’ lo stesso datore di lavoro governativo ad avere disposto con propria Circolare Min. Salute del 14/05/2021 n. 21675 l’attendibilità del test salivare antigenico rapido per la rilevazione del virus Covid, che nel caso di specie potrebbe essere effettuato con frequenza senza conseguenze sul dipendente e mettendolo in condizioni di poter accedere al lavoro, senza discriminazione rispetto agli altri lavoratori vaccinati.
Se l’obiettivo è la salubrità dell’ambiente scolastico per garantire la presenza di studenti e docenti in quello che è un servizio pubblico essenziale, il green pass concepito dal DL 105/2021 per accedere una tantum a ristoranti, bar, mostre, non è lo strumento giusto per la scuola dove deve essere garantito, nell’interesse della fruibilità del servizio, anche la presenza di tutto il corpo docente.
Se vi è libertà vaccinale, il docente non vaccinato, potrà accedere all’interno dell’Istituto scolastico, sottoponendosi a meno costosi e invasivi test salivari riconosciuti validi dallo stesso Ministero della salute e contribuire a garantire la sicurezza degli ambienti, insieme alle altre misure adottate dal datore di lavoro, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti del lavoratore e degli studenti.
Si può rinunciare ad andare al ristorante, ma non al funzionamento di un servizio pubblico essenziale quale quello dell’istruzione, che non può certo funzionare senza docenti.
Se il fine è legittimo è lo strumento che deve essere cambiato.
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