QUALI CONTROLLI DEVE EFFETTUARE IL TITOLARE E GESTORE DI UN’ATTIVITÀ
PER CUI È RICHIESTO IL GREEN PASS?
Con l’emanazione del DL 105/2021 istitutivo del green pass, tanti dubbi interpretativi sono stati sollevati da parte di associazioni di categoria di quelle attività e servizi interessati dalla normativa.
L’ultima settimana infatti ha visto un calare di quasi il 30% di clientela in ristoranti, bar, strutture sportive, come piscine; dato di non poco conto considerando la crisi di certi settori, colpiti dai noti provvedimenti di chiusura.
In tale scenario appare normale che i gestori e i titolari non vogliano onerarsi e, direi non debbano, di attività identificative proprie per loro natura di un pubblico ufficiale. Al di là del possesso o meno di regolare green pass, pensando anche ai turisti stranieri, diventa alquanto sgradevole per il cliente che vuole semplicemente consumare una fugace colazione seduto in un bar o cenare in un ristorante al chiuso, dover sottoporsi ad un’attività di identificazione personale da parte del gestore di turno che si ritrova così a indossare veste di controllore, anziché di oste accogliente della propria clientela. Il disagio è per gli avventori, ma anche per il gestore che dovrà effettuare controlli più accurati e magari adibire una persona, formalmente delegata, per compiere certe attività identificative.
Un chiarimento, quindi, è stato sollecitato a più voci e in un rimbalzo di imbarazzanti dichiarazioni di contenuto opposto del Ministro dell’Interno Lamorgese, prima, e del Garante della Privacy, dopo, è arrivata finalmente la circolare del Ministero dell’Interno del 10.08.2021 a definitivo chiarimento sulla questione.
Come annunciato nella pillola legale della precedente settimana avevo già espresso parere contrario alla richiesta di esibizione di documenti identificativi da parte dei titolari e gestori di attività, sollevando un problema di interpretazione della normativa governativa. Oggi è lo stesso Ministero a riconoscere la lacunosità dei propri decreti, cercando di interpretarli con una circolare che certamente non si distingue per semplicità espositiva.
QUINDI? DOCUMENTI SI O DOCUMENTI NO?
Il Ministero precisa:
- i titolari delle attività devono effettuare SOLO il controllo del possesso del GP da parte della clientela, ma non possono richiedere un documento di identità per verificarne la corrispondenza, né altrimenti chiedere dati identificativi del cliente.
- L’esibizione del documento di identità, infatti, prevista dal DPCM del 17.06.2021 rappresenta solo una facoltà discrezionale del possessore del green pass, ossia il cliente, e non un dovere di richiesta del titolare.
- Una verifica anche spontanea con la collaborazione del cliente deve comunque essere fatta con modalità che tutelino la riservatezza della persona rispetto ai terzi. Per cui appare poco adatta in fila per accedere a un bar.
- Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è sempre svolto dai pubblici ufficiali.
- Il titolare non risponde della sanzione amministrativa prevista dal DL in caso di mancata corrispondenza tra il possessore della certificazione verde e il titolare della stessa.
- il titolare e gestore deve effettuare il controllo del GP personalmente e i soggetti eventualmente delegati devono essere muniti di atto formale recante le necessarie istruzioni per le attività di verifica
- Il personale addetto al controllo di eventi pubblici, iscritto in appositi albi quali agenti di pubblica sicurezza, tenuti dai Questori, per cui in possesso di requisiti specifici, che devono essere periodicamente verificati, possono effettuare operazioni identificative, come avveniva anche prima della istituzione di GP. Trattasi di personale qualificato, come per gli steward delle competizioni sportive, per cui ben diverso da titolari e gestori altre attività.
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